Avv.
Cristiano Viale
patrocinante in Cassazione
Avv. Antonella Vergani
Studio legale
Via A. Volta n. 34 - 20052 Monza
tel. e fax. 039.364824
e-mail: studiolegaleviale@virgilio.it
(2006)
È di particolare attualità l’indulto appena
concesso (Legge 31 luglio 2006 n. 241) e che riguarda un gran numero di
beneficiari.
Sottopongo alcuni appunti che credo
interessanti sull’argomento.
Indulto
1) - generalità
Il termine indulto è di provenienza latina e
indica il participio passato del verbo indulgere, che esiste anche in
italiano e che contiene in sé l’aggettivo
latino “ dulcis”, che a sua volta dà luogo nella nostra lingua,
oltre che ad un aggettivo, anche ad un sostantivo (il dolce).
Si può pertanto dire che esso valga l’italiano
“addolcimento”.
Dal latino “indulgere” deriva altresì il termine
“indulgentia” che, pur ritrovandosi negli autori classici (Cesare,
Cicerone), verrà ampiamente in seguito utilizzato nel linguaggio della
Chiesa (indulgenza, indulgenza plenaria). Con esso si indica la remissione
davanti a Dio della pena temporale, stabilita dal potere di giurisdizione
della Chiesa rappresentata dal Papa e dai Vescovi.
Anche nel senso di condono di una pena,
“indulgentia” lo troviamo negli autori tardi come Giulio Capitolino (IV
Sec. d.C.) e come Ammiano Marcellino (sempre IV sec. d.C.), in riferimento
per quest’ultimo al condono di una pena tributaria.
Ancora più tardi (nel Codice Theodosiano, tra il
IV ed il V secolo d.C.) appare il nostro specifico termine “indultum”, con
un significato prossimo a quello odierno, quale concessione e appunto
indulto.
Nei secoli che precedono il nostro l’indulto fu
un atto di benevolenza proprio del sovrano o del principe collegato a
particolari solennità o ricorrenze.
Così ad esempio l’anniversario dell’impero, il
genetliaco del monarca, la conquista di un territorio.
L’indulto
può essere così ricondotto ad una concezione teocratica del sovrano, che ha
il potere, oltre che di punire, di dispensare dalla pena (Orazio Sorrentini
direttore della Casa di Reclusione di Milano-Opera).
Non appare pertanto il nostro istituto, se non
molto recentemente, connotato da qualche caratteristica democratica.
Nel secondo dopoguerra si concessero indulti per
l’introduzione del nuovo codice di procedura penale (1989) e se ne è a
lungo discussa la sua concessione per l’anno del Giubileo (il 2000),
allorché il Papa in prima persona entrò nel Parlamento italiano per
sollecitarne la concessione.
Ma, a causa del numero e della frequenza di tali
provvedimenti e della contrarietà di una buona parte dell’opinione
pubblica, fu promulgata in Italia una legge molto restrittiva che
consentiva l’approvazione dell’indulto solo in presenza della maggioranza
qualificata dei due terzi, fino ad allora mai richiesta. Cosicché abbiamo
assistito al più lungo periodo dalla fine della seconda guerra mondiale di
assenza dell’indulto dalle leggi della nostra Repubblica e cioè dal 1990
fino al 2006.
2) - affinità e differenze con l’amnistia
Mentre con l’indulto si elimina o si riduce la
pena, con l’amnistia si estingue il reato.
Ciò è più chiaro ove si pensi all’origine del
termine amnistia, che, a differenza del termine indulto, è di provenienza
ellenica.
In particolare dal tema “mne” e dal verbo
“mimnesko”, che vale ricordare, nonché dalla voce “mimneskomai” che vale
ricordarsi, si ha previa l’aggiunta dell’alfa privativo il senso di non
ricordanza e quindi il verbo “amnesteo” (che vale per “sono immemore”), presente
in Tucidide, e quindi ancora “amnestia” cioè oblio, dimenticanza.
Nell’italiano corrente oltre che scientifico,
con la stessa derivazione si ha la parola “amnesia”.
In Tucidide leggesi addirittura un’espressione
che i traduttori rendono con “patteggiarsi un’amnistia”, anche se qui il
termine greco è “adeia” che sembra più indicato rendere in italiano con il
termine “grazia”, perché allude ad un beneficio personale.
3) - affinità
e differenze con la grazia
Mentre
l'indulto è un provvedimento generale ed impersonale, la grazia è un
provvedimento particolare e ad personam.
La
grazia si differenzia dall’amnistia perché essa non estingue il reato ma
elimina la pena ed inoltre perché l’amnistia, come l’indulto, è un
provvedimento di clemenza generale ed impersonale.
Anche
la grazia esprime il concetto di un atto di clemenza proveniente dal
sovrano o da un’autorità, superiore anche spiritualmente, e, quindi,
partecipa scarsamente dei princìpi della democrazia.
Avv.
Cristiano Viale
|