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INFORMAZIONE GIORNALISMO Questioni
a confronto ▼ |
odg.mi.it - francoabruzzo.it |
=questo testo è anche in www.odg.mi.it e in www.francoabruzzo.it= ° ° ° La nuova legge si
riferisce ai professionisti iscritti nei vari Ordini e Collegi. Il "decreto legge Bersani-Visco"
colpisce la piattaforma della Fnsi: si allontana per i free lance il
tariffario delle prestazioni, ma resta in piedi quello indicativo e non
vincolante dell'Ordine. Previsto il taglio ai contributi a favore
dei giornali organi di partito e/o di movimenti "fantasma". Collaborazioni pagate solo via banca.
di Franco Abruzzo/presidente dell'OgL Milano, 2
luglio-11 agosto 2006. Il "fuoco amico" del Governo Prodi ha
affondato quella parte della piattaforma contrattuale della Fnsi, che prevede
un tariffario per le prestazioni autonome (dei giornalisti free lance) con
queste precise parole: "Si chiede, inoltre, la definizione di un
tariffario delle prestazioni autonome rapportato alla specificità della
prestazione (notizia, articolo, inchiesta) e al mezzo di diffusione
(quotidiani, periodici, giornali elettronici). I compensi dovranno essere
maggiorati quando si riferiscano ad avvenimenti che richiedano la presenza
del giornalista nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali".
Il decreto legge, varato il 30 giugno dal Consiglio dei Ministri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio e poi dell'11 agosto come legge n. 248,
stabilisce che "sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime
ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti". E' evidente
che l'abrogazione riguarda le tariffe obbligatorie fisse o minime in vigore,
ma è evidente anche che non se ne possano fissare di nuove, soprattutto
tenendo conto che il Contratto dei giornalisti, con il Dpr 153/1961, ha
assunto forza di legge. Può
sopravvivere il Tariffario dell'Ordine dei giornalisti, - varato ogni anno
dal Consiglio nazionale con riferimento agli articoli 2, 11 e 35 delle legge
professionale n. 69/1963 nonché agli articoli 2230, 2231 e 2233 del Codice
civile -, che ha carattere indicativo e non vincolante. Il tariffario
in sostanza è una "tabella dei compensi minimi inderogabili, al netto
delle contribuzioni previdenziali, per le prestazioni professionali autonome
dei giornalisti (locatio operis) non regolate dal contratto collettivo di
lavoro perché non comportanti subordinazione anche se costituenti cessioni di
diritto d'autore". I minimi del Tariffario sono valorizzati dai presidenti
regionali dell'Ordine quando rilasciano il parere di congruità (ex artt.
2233 Cc nonché 636 Cpc) ai giornalisti, che hanno deciso di citare in
giudizio gli editori, che hanno omesso il pagamento delle collaborazioni. Recita
l'articolo 636 Cc: "Il parere non occorre se l'ammontare delle spese
e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie (che oggi
sono state cancellate, ndr). Il giudice, se non rigetta il ricorso, deve
attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione
degli errori materiali". Questo articolo dovrebbe voler dire
che il parere riguarda prestazioni non regolate da tariffe obbligatorie (come
sono quelle dei giornalisti). Se così fosse, rimarrebbero in piedi il
tariffario dell'Ordine nazionale e i pareri di congruità dei presidenti degli
Ordini regionali. Secondo gli articoli 2225 e 2233 del Cc, "il corrispettivo (o compenso), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". Questi articoli conferiscono una supplenza ai giudici, che dovrebbero determinare in via autonoma l'entità dei compensi spettanti ai giornalisti liberi professionisti vittime dei "tempi lunghi" o delle dimenticanze degli editori. La legge Bersani-Visco, però, fa saltare l'articolo 633 del Cc in base al quale "il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento. Se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata". Come dire: se non c'è più la tariffa legalmente approvata non c'è più il decreto di ingiunzione di pagamento. Un bel rebus, che rafforza la pretesa degli editori di pagare le collaborazioni secondo i loro comodi. "I
compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi -
dice l'articolo 35 della legge - esclusivamente mediante assegni non
trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale
nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari
inferiori a 100 euro". Anche i giornalisti free lance "sono
obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali
affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio
dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento
delle spese". L'articolo 20 del dl prevede un taglio ai contributi a favore dei giornali organi di partito e/o di movimenti politici "fantasma". Anche per i giornalisti professionisti, quindi, decade a) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni. b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. Concludendo, l'articolo 2 del dl parla delle tariffe proprie di coloro che svolgono "attività libero professionali e intellettuali", cioè di coloro che hanno sostenuto (ex art. 33, V comma, della Costituzione) "un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale". In una parola la nuova legge si riferisce ai professionisti iscritti nei vari Ordini e Collegi. ......... Testo del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n.
248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale". Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali1. In conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei
servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di
scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni
offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con
riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a)
l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il
divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e
le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato
dall'ordine; c) il
divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare
da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo
restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale
deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a
più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o
più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilità. 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti
l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali
tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi
professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio,
sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica,
le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente
ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione
dei compensi per attività professionali. 2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo
comma è sostituito dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i
patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti
che stabiliscono i compensi professionali". 3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i
codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1
sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle
prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto
previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle. Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25
febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati
i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 250. 3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni
di euro per l'anno 2006. 3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole:
"Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A
decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11". 3-ter. Il requisito della rappresentanza
parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non è richiesto per le
imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o
organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005
abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10. Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i
seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno
o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali
sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e
professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o
bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché
mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari
inferiori a 100 euro". |
Rif: francoabruzzo.it |
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