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ACQUA POTABILE: QUALI NOVITÀ NEL NOSTRO
BICCHIERE QUOTIDIANO?
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SALUTE / DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
____DALL’ARCHIVIO DI COMUNICARECOME____
ACQUA
POTABILE: QUALI NOVITÀ NEL NOSTRO BICCHIERE QUOTIDIANO?
Tra apprezzamenti e critiche, una
normativa sempre al centro dell’attenzione dei consumatori.
Nel n°96 di
Bollettino Cardiologico (maggio 2001) affrontammo l’argomento del consumo dei
vari tipi di acque minerali, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche
delle acque stesse e alle indicazioni delle etichette apposte sulle bottiglie (1).
L’“acqua
potabile”, trattata e non, imbottigliata o semplicemente “di rubinetto”, torna
in questo numero ad essere oggetto di una particolare attenzione, essendo pochi
mesi orsono, e precisamente nel 25 dicembre 2003, entrate in vigore le nuove
disposizioni in materia di acque potabili, in virtù delle quali è stato reso operativo
il decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 che applica una specifica
direttiva dell’Unione Europea.
Ricordiamo
che il decreto legislativo n. 31 del 2001, recante “Attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, era
formalmente già in vigore dal marzo 2001, ma, per ragioni di disposizione
transitoria dello stesso decreto previste fino all’adozione di diverse
specifiche tecniche in materia, l’effettivo riferimento normativo era
costituito dal vecchio D.P.R. 236 del 1988.
Ma entriamo
subito nel vivo dell’argomento e vediamo alcuni aspetti dell’attuale normativa
sulle acque potabili, normativa che ha introdotto alcuni elementi di novità e
che, nondimeno, continua a non essere esente da accese obiezioni in relazione a
paventate ricadute sulla salute del consumatore.
Parametri dell’acqua potabile.
Con la nuova normativa, i parametri delle
acque potabili, ossia i requisiti qualitativi, rimangono pressoché dello stesso
numero: 62 erano quelli stabiliti dal precedente D.P.R. 236/88, 64 sono quelli
stabiliti dal nuovo decreto e comprensivi di quelli relativi alla radioattività
che sono di competenza delle Regioni e di quelli accessori il cui controllo è
lasciato alla discrezionalità delle Aziende U.s.l..
Una sostanziale differenza, rispetto alla vecchia normativa, è invece introdotta nella ripartizione e distinzione delle classi di parametri. Infatti le classi di parametri stabilite dal precedente D.P.R. 236/88 erano distinte tra “parametri organolettici”, “parametri chimico-fisici”, “parametri concernenti sostanze indesiderabili”, “parametri concernenti sostanze tossiche” e “parametri microbiologici”; le classi di parametri stabilite invece dal decreto legislativo n. 31/2001 sono distinte tra “parametri microbiologici”, “parametri chimici”, “parametri indicatori”, “radioattività” e “parametri accessori” di tipo microbiologico.
Escherechia
coli (E. coli ); Enterococchi.
Acrilammide;
Antimonio; Arsenico; Benzene; Benzo (a) pirene; Boro; Bromato; Cadmio; Cromo;
Rame, Cianuro; 1.2 dicloroetano; Epicloridina; Floruro; Piombo; Mercurio;
Nichel; Nitrato (come NO3); Nitriti (come NO2);Antiparassitari;
Antiparassitari – Totale; Idrocarburi policiclici aromatici; Selenio;
Tetracloroetilene Tricloroetilene; Trialometani – Totale; Cloruro di Vinile;
Clorito; Vanadio.
Alluminio; Ammonio; Cloruro; Clostridium perfringens (spore
comprese); Colore; Conduttività; Concentrazione ioni Idrogeno; Ferro;
Manganese; Odore; Ossidabilità; Solfato; Sodio; Sapore; Conteggio delle colonie
a 22° C; Batteri coliformi a 37° C; Carbonio organico totale (TOC); Torbidità;
Durezza Valori consigliati 15¸50° F; Residuo secco Valore massimo
consigliato 1500 mg/l; Disinfettante residuo Valore consigliato 0,2 mg/l se
impiegato.
Trizio; Dose totale indicativa.
Parametri accessori:
Alghe; Batteriofagi anti-E. coli; Nematodi a vita libera;
Enterobatteri patogeni; Enterovirus; Funghi; Protozoi; Pseudomonas aeruginosa;
Stafilococchi patogeni.
Le analisi sull’acqua “in bottiglie o contenitori”: le
obiezioni.
“Controlli di routine” e “controlli di verifica”.
Uno degli aspetti più dibattuti della nuova
normativa riguarda le analisi specifiche da effettuarsi sulle acque potabili
“messe in vendita in bottiglie o contenitori”, laddove si obietta che
l’introduzione di una specifica soglia di tolleranza per le sostanze tossiche
determini il proliferare di acque commercializzate come “pure” o comunque
esenti da inquinamento, a dispetto del contenuto di tali sostanze. Un allarme,
questo, subito lanciato dalle varie organizzazioni a difesa dei consumatori e
dagli esperti di diritto ambientale, i quali a tale proposito additano proprio
il crescente fenomeno della produzione e commercializzazione (da parte di molte
aziende del settore e anche a prezzi molto bassi) di questo tipo di acque in
bottiglia, disponibili nel circuito della grande distribuzione.
Da specificare, ancora, che il controllo
continuo sulle acque in bottiglia o in contenitori viene effettuato dall’“ente
gestore”, figura che la nuova normativa definisce anche come “chiunque fornisca
acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili” e
che quindi può essere anche un’azienda privata. A tale riguardo, all’ente
gestore è fatto obbligo di avere un laboratorio interno di analisi, oppure di
convenzionarsi con laboratori di analisi di altri gestori idrici, fermo
restando che il giudizio di conformità dell’acqua ai valori-parametro è di
competenza dell’Azienda U.s.l..
Novità anche nella classificazione dei
controlli, per i quali cambiano non soltanto i nomi, ma soprattutto criteri di
riferimento, frequenza e periodicità. Al posto della vecchia classificazione in
controllo minimo, controllo normale, controllo periodico e controllo
occasionale, la nuova normativa introduce i “controlli di routine” e i
“controlli di verifica”. I “controlli di routine” sono finalizzati al controllo
periodico di tre parametri batteriologici e di undici parametri chimici. I
“controlli di verifica”, meno frequenti dei primi, sono invece finalizzati
all’accertamento dei valori di tutti i parametri e quindi di tutti gli standard
qualitativi dell’acqua stabiliti per legge. Elemento decisivo in base al quale
viene stabilita la frequenza dei controlli di verifica è rappresentato dai
metri cubi di acqua fornita, calcolati sulla scorta di una stima del consumo
pro-capite di 200 litri al giorno. Nella precedente normativa, invece, la
frequenza delle analisi sulle acque potabili era basata sul numero degli
abitanti.
Localizzazione dei controlli e “punti di rispetto”.
L’estensione della localizzazione dei
controlli è quindi un altro elemento di novità della vigente normativa sulle
acque potabili, elemento che tra i commentatori più in sintonia con la nuova
legge viene salutato favorevolmente, in quanto applicazione del principio di
ripartizione delle responsabilità sul controllo qualitativo della acque.
Nell’elencazione dei punti in cui devono essere effettuati i controlli, i primi
tre rappresentano i punti già individuati e stabiliti dalla vecchia normativa,
ossia: i punti di prelievo delle acque, superficiali e sotterranee; gli
impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; le reti di distribuzione.
A questi punti, il nuovo decreto legislativo 31/2001 ne ha aggiunto
specificamente altri: gli impianti di confezionamento di acque in bottiglia o
in contenitori; i punti di confezionamento delle acque; i punti di utilizzo
delle acque nelle imprese alimentari; i punti relativi a forniture in cisterna.
Nuova definizione anche terminologica è
quella dei cosiddetti “punti di rispetto”, cioè dei punti di verifica (con
precise modalità) di conformità ai valori-parametro. Da non confondere con i
punti in cui si devono effettuare i controlli, ci basti qui ricordare che
sostanzialmente i “punti di rispetto” sono individuati in corrispondenza dei
punti più prossimi al consumo dell’acqua. Quindi: rubinetto ed eventualmente
anche punto di consegna, nel caso l’acqua sia fornita mediante una rete di
distribuzione; punto di fuoriuscita dalla cisterna; punto di imbottigliamento;
punto di introduzione nella confezione.
Competenze territoriali e possibilità di deroga.
La figura dell’“autorità d’ambito”.
In merito alla ripartizione delle competenze
territoriali per la gestione delle acque potabili, le novità introdotte dalla
recente normativa riguardano in particolare l’estensione di una serie di
funzioni alle Province autonome, corrispondenti a quelle proprie delle Regioni;
la normativa ha anche aggiunto la disinfezione nell’elenco delle funzioni di
spettanza statale.
Tra le funzioni che in materia di acqua
potabile competono alle Regioni e Province autonome vi sono: la previsione di
misure per approvvigionamenti di emergenza; l’esercizio di poteri sostituitivi
in caso di inerzia delle autorità locali; la concessione di deroghe ai valori
di parametro; la definizione delle competenze delle Aziende unità sanitarie
locali. La possibilità di deroga da parte delle Regioni e delle Province
autonome si riferisce a parametri di tipo chimico nell’ambito di valori massimi
ammissibili fissati dal Ministero della salute su motivata richiesta.
Tra le funzioni, invece, che spettano allo
Stato vi sono: la determinazione dei requisiti di qualità, delle modalità e
delle frequenze dei campionamenti; l’adozione della normativa tecnica per
l’installazione degli impianti di acquedotto; la potabilizzazione delle acque
(disinfezione inclusa); lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione,
la chiusura e la riapertura dei pozzi.
Soggetto rilevante nell’attività di
cooperazione tra comuni e province per la gestione territoriale del servizio
idrico (quindi per la programmazione, l’organizzazione e il controllo di tale
servizio) è la cosiddetta “autorità d’ambito”, cioè il sindaco nel caso di
acquedotto locale, oppure l’Autorità Territoriale Ottimale (ATO). La “autorità
d’ambito” è il soggetto che interviene in caso di difformità dai parametri
qualitativi dell’acqua potabile e che, d’intesa con l’Azienda U.s.l. e con il
gestore del servizio idrico, indica i provvedimenti necessari per ripristinare
la qualità dell’acqua stessa.
Sanzioni.
Quali sanzioni scattano in caso di
superamento dei parametri di qualità dell’acqua potabile? Con la nuova
normativa le sanzioni sono soltanto di natura amministrativa pecuniaria (però
di entità maggiore rispetto alle sanzioni pecuniarie precedenti) e si
riferiscono al superamento dei parametri batteriologici e chimici; l’entità
della sanzione pecuniaria varia da venti a centoventi milioni di vecchie lire.
Con la precedente normativa, invece,
costituiva motivo di difformità il superamento di uno qualsiasi dei 62
parametri e, a seconda dei casi, la sanzione poteva consistere o in un’ammenda
da duecentocinquantamila a due milioni di lire o nell’arresto fino a tre anni.
Un’interessante indicazione.
Tra le molte considerazioni che si sono
avvicendate e continuano ad avvicendarsi sulla nuova normativa dell’acqua
potabile, una particolarmente degna di nota è quella che auspica la possibilità
di richiedere, come cittadini, «la visione delle analisi delle acque pubbliche,
comprese le acque prodotte dai laboratori del gestore dell’impianto», in
considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo n.39/97 sulle informazioni
ambientali (2).
L’indicazione, che è al centro dell’attenzione degli esperti e dei maggiori
osservatori di diritto ambientale, si inserisce quindi in un quadro di
allargamento del campo d’applicazione dei diritti del cittadino e delle misure
a tutela dei consumatori, ma è altresì interessante notare che, proprio in
tempi nei quali la rispondenza alle aspettative del consumatore finale è sempre
più per le stesse aziende una risorsa preziosa di marketing, la suddetta
indicazione si propone anche come incentivazione e motivazione al
raggiungimento di alti standard di qualità delle attività di produzione delle
acque potabili, anche di quelle destinate al commercio. Si tratta pertanto di
un’indicazione che rientra nell’attualissimo tema del “controllo della qualità
totale” (tanto vitale nella conquista e nel mantenimento delle quote di
mercato), pur avendo come riferimento privilegiato la tutela della salute del
cittadino-consumatore.
La domanda che sorge spontanea, che già venne formulata su queste pagine della rivista e che ancora una volta ci poniamo come cittadini e come consumatori è: quale acqua potabile può veramente dirsi priva di sostanze tossiche e quindi veramente esente da inquinamento? E perché non bere la comune "acqua di rubinetto", dal momento che nel nostro Paese tutti gli acquedotti sono rigorosamente controllati ed eseguono, a monte, puntuali operazioni di filtraggio e disinfezione dell’acqua, cui si aggiungono gli oltre sessanta test svolti sul territorio locale? A tutti gli effetti e proprio come stabilisce la legge, l’acqua che arriva nelle nostre case è “acqua destinata al consumo umano”.
Nuove e vecchie polemiche sull'acqua potabile. Com'è noto soprattutto tra i più appassionati di questioni
di diritto ambientale, all'indomani della sua entrata in vigore il nuovo
decreto sull'acqua potabile è stato al centro di una proposta di revoca,
avanzata all'interno della Commissione Agricoltura ed Alimentazione, in
relazione alla soglia di tolleranza di alcune sostanze prevista per le acque
minerali imbottigliate. Le sostanze in questione includono: tensioattivi, oli
minerali, antiparassitari, policlorobifenili, idrocarburi. §§§ "Acque destinate al consumo umano": quale ulteriore definizione ne dà la legge? La definizione, anche nella nuova normativa, è quella di "acque, trattate o non trattate, destinate ad uso potabile o utilizzate in un'impresa alimentare". E finalità della normativa è, ricordiamo, letteralmente quella di "assicurare la qualità delle acque destinate al consumo umano per proteggere la salute dell'uomo, garantendone la salubrità e la pulizia". |
Normativa
di riferimento:
D.
P. R. n. 236 del 24.5.88 (vecchia normativa sulle acque potabili).
D.
L.vo n. 31 del 2.2.2001 (nuova norma sulle acque potabili).
D.
L.vo n.27 del 2.2.2002 (modifiche al D. L.vo n.31/2001)
D.L.vo
n. 105 del 25.1.1992 (acque minerali)
D.
M. Sanità n.542 del 12.12.1992 (caratteristiche delle acque minerali)
D.
L.vo n.339 del 4.8.1999 (acque di sorgente e minerali)
D. M. Sanità del 31.5.2001 (modifiche al D.M. n. 542/92)
D.
M. Sanità n.443 del 21.12.1990 (apparecchiature per il trattamento domestico
delle acque potabili).
Note:
(1) Vd.
servizio “Acque minerali: perché è essenziale
scegliere quella giusta? L’importanza della lettura dell’etichetta”, di
Marina Palmieri, in Bollettino Cardiologico n°96, Maggio 2001, pp. 5-11.
(2) Cfr. Giuseppe Dini, “La nuova normativa sulle acque
potabili”, in www.dirittoambiente.com/.
Marina Palmieri
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Bollettino Cardiologico N. 126, Settembre 2004
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