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ACQUA POTABILE:

QUALI NOVITÀ NEL NOSTRO BICCHIERE QUOTIDIANO?

 

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SALUTE / DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

 

____DALL’ARCHIVIO DI COMUNICARECOME____

 

ACQUA POTABILE: QUALI NOVITÀ NEL NOSTRO BICCHIERE QUOTIDIANO?

Tra apprezzamenti e critiche, una normativa sempre al centro dell’attenzione dei consumatori.

 

 - di Marina Palmieri -  Info Pubblicazioni, Acqua Potabile

 

Nel n°96 di Bollettino Cardiologico (maggio 2001) affrontammo l’argomento del consumo dei vari tipi di acque minerali, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche delle acque stesse e alle indicazioni delle etichette apposte sulle bottiglie (1).

L’“acqua potabile”, trattata e non, imbottigliata o semplicemente “di rubinetto”, torna in questo numero ad essere oggetto di una particolare attenzione, essendo pochi mesi orsono, e precisamente nel 25 dicembre 2003, entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di acque potabili, in virtù delle quali è stato reso operativo il decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 che applica una specifica direttiva dell’Unione Europea.

Ricordiamo che il decreto legislativo n. 31 del 2001, recante “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, era formalmente già in vigore dal marzo 2001, ma, per ragioni di disposizione transitoria dello stesso decreto previste fino all’adozione di diverse specifiche tecniche in materia, l’effettivo riferimento normativo era costituito dal vecchio D.P.R. 236 del 1988.

Ma entriamo subito nel vivo dell’argomento e vediamo alcuni aspetti dell’attuale normativa sulle acque potabili, normativa che ha introdotto alcuni elementi di novità e che, nondimeno, continua a non essere esente da accese obiezioni in relazione a paventate ricadute sulla salute del consumatore.

 

Parametri dell’acqua potabile.

Con la nuova normativa, i parametri delle acque potabili, ossia i requisiti qualitativi, rimangono pressoché dello stesso numero: 62 erano quelli stabiliti dal precedente D.P.R. 236/88, 64 sono quelli stabiliti dal nuovo decreto e comprensivi di quelli relativi alla radioattività che sono di competenza delle Regioni e di quelli accessori il cui controllo è lasciato alla discrezionalità delle Aziende U.s.l..

Una sostanziale differenza, rispetto alla vecchia normativa, è invece introdotta nella ripartizione e distinzione delle classi di parametri. Infatti le classi di parametri stabilite dal precedente D.P.R. 236/88 erano distinte tra “parametri organolettici”, “parametri chimico-fisici”, “parametri concernenti sostanze indesiderabili”, “parametri concernenti sostanze tossiche” e “parametri microbiologici”; le classi di parametri stabilite invece dal decreto legislativo n. 31/2001 sono distinte tra “parametri microbiologici”, “parametri chimici”, “parametri indicatori”, “radioattività” e “parametri accessori” di tipo microbiologico.

 

 

Parametri dell’acqua potabile

 

Parametri batteriologici:

Escherechia coli (E. coli ); Enterococchi.

 

Parametri chimici:

Acrilammide; Antimonio; Arsenico; Benzene; Benzo (a) pirene; Boro; Bromato; Cadmio; Cromo; Rame, Cianuro; 1.2 dicloroetano; Epicloridina; Floruro; Piombo; Mercurio; Nichel; Nitrato (come NO3); Nitriti (come NO2);Antiparassitari; Antiparassitari – Totale; Idrocarburi policiclici aromatici; Selenio; Tetracloroetilene Tricloroetilene; Trialometani – Totale; Cloruro di Vinile; Clorito; Vanadio.

 

Parametri indicatori:

Alluminio; Ammonio; Cloruro; Clostridium perfringens (spore comprese); Colore; Conduttività; Concentrazione ioni Idrogeno; Ferro; Manganese; Odore; Ossidabilità; Solfato; Sodio; Sapore; Conteggio delle colonie a 22° C; Batteri coliformi a 37° C; Carbonio organico totale (TOC); Torbidità; Durezza Valori consigliati 15¸50° F; Residuo secco Valore massimo consigliato 1500 mg/l; Disinfettante residuo Valore consigliato 0,2 mg/l se impiegato.

 

Radioattività:

Trizio; Dose totale indicativa.

 

Parametri accessori:

Alghe; Batteriofagi anti-E. coli; Nematodi a vita libera; Enterobatteri patogeni; Enterovirus; Funghi; Protozoi; Pseudomonas aeruginosa; Stafilococchi patogeni.

 

 

 

 

 

Le analisi sull’acqua “in bottiglie o contenitori”: le obiezioni.

“Controlli di routine” e “controlli di verifica”.

Uno degli aspetti più dibattuti della nuova normativa riguarda le analisi specifiche da effettuarsi sulle acque potabili “messe in vendita in bottiglie o contenitori”, laddove si obietta che l’introduzione di una specifica soglia di tolleranza per le sostanze tossiche determini il proliferare di acque commercializzate come “pure” o comunque esenti da inquinamento, a dispetto del contenuto di tali sostanze. Un allarme, questo, subito lanciato dalle varie organizzazioni a difesa dei consumatori e dagli esperti di diritto ambientale, i quali a tale proposito additano proprio il crescente fenomeno della produzione e commercializzazione (da parte di molte aziende del settore e anche a prezzi molto bassi) di questo tipo di acque in bottiglia, disponibili nel circuito della grande distribuzione.

Da specificare, ancora, che il controllo continuo sulle acque in bottiglia o in contenitori viene effettuato dall’“ente gestore”, figura che la nuova normativa definisce anche come “chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili” e che quindi può essere anche un’azienda privata. A tale riguardo, all’ente gestore è fatto obbligo di avere un laboratorio interno di analisi, oppure di convenzionarsi con laboratori di analisi di altri gestori idrici, fermo restando che il giudizio di conformità dell’acqua ai valori-parametro è di competenza dell’Azienda U.s.l..

Novità anche nella classificazione dei controlli, per i quali cambiano non soltanto i nomi, ma soprattutto criteri di riferimento, frequenza e periodicità. Al posto della vecchia classificazione in controllo minimo, controllo normale, controllo periodico e controllo occasionale, la nuova normativa introduce i “controlli di routine” e i “controlli di verifica”. I “controlli di routine” sono finalizzati al controllo periodico di tre parametri batteriologici e di undici parametri chimici. I “controlli di verifica”, meno frequenti dei primi, sono invece finalizzati all’accertamento dei valori di tutti i parametri e quindi di tutti gli standard qualitativi dell’acqua stabiliti per legge. Elemento decisivo in base al quale viene stabilita la frequenza dei controlli di verifica è rappresentato dai metri cubi di acqua fornita, calcolati sulla scorta di una stima del consumo pro-capite di 200 litri al giorno. Nella precedente normativa, invece, la frequenza delle analisi sulle acque potabili era basata sul numero degli abitanti.

 

Localizzazione dei controlli e “punti di rispetto”.

L’estensione della localizzazione dei controlli è quindi un altro elemento di novità della vigente normativa sulle acque potabili, elemento che tra i commentatori più in sintonia con la nuova legge viene salutato favorevolmente, in quanto applicazione del principio di ripartizione delle responsabilità sul controllo qualitativo della acque. Nell’elencazione dei punti in cui devono essere effettuati i controlli, i primi tre rappresentano i punti già individuati e stabiliti dalla vecchia normativa, ossia: i punti di prelievo delle acque, superficiali e sotterranee; gli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; le reti di distribuzione. A questi punti, il nuovo decreto legislativo 31/2001 ne ha aggiunto specificamente altri: gli impianti di confezionamento di acque in bottiglia o in contenitori; i punti di confezionamento delle acque; i punti di utilizzo delle acque nelle imprese alimentari; i punti relativi a forniture in cisterna.

Nuova definizione anche terminologica è quella dei cosiddetti “punti di rispetto”, cioè dei punti di verifica (con precise modalità) di conformità ai valori-parametro. Da non confondere con i punti in cui si devono effettuare i controlli, ci basti qui ricordare che sostanzialmente i “punti di rispetto” sono individuati in corrispondenza dei punti più prossimi al consumo dell’acqua. Quindi: rubinetto ed eventualmente anche punto di consegna, nel caso l’acqua sia fornita mediante una rete di distribuzione; punto di fuoriuscita dalla cisterna; punto di imbottigliamento; punto di introduzione nella confezione.

 

Competenze territoriali e possibilità di deroga.

La figura dell’“autorità d’ambito”.

In merito alla ripartizione delle competenze territoriali per la gestione delle acque potabili, le novità introdotte dalla recente normativa riguardano in particolare l’estensione di una serie di funzioni alle Province autonome, corrispondenti a quelle proprie delle Regioni; la normativa ha anche aggiunto la disinfezione nell’elenco delle funzioni di spettanza statale.

Tra le funzioni che in materia di acqua potabile competono alle Regioni e Province autonome vi sono: la previsione di misure per approvvigionamenti di emergenza; l’esercizio di poteri sostituitivi in caso di inerzia delle autorità locali; la concessione di deroghe ai valori di parametro; la definizione delle competenze delle Aziende unità sanitarie locali. La possibilità di deroga da parte delle Regioni e delle Province autonome si riferisce a parametri di tipo chimico nell’ambito di valori massimi ammissibili fissati dal Ministero della salute su motivata richiesta.

Tra le funzioni, invece, che spettano allo Stato vi sono: la determinazione dei requisiti di qualità, delle modalità e delle frequenze dei campionamenti; l’adozione della normativa tecnica per l’installazione degli impianti di acquedotto; la potabilizzazione delle acque (disinfezione inclusa); lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi.

Soggetto rilevante nell’attività di cooperazione tra comuni e province per la gestione territoriale del servizio idrico (quindi per la programmazione, l’organizzazione e il controllo di tale servizio) è la cosiddetta “autorità d’ambito”, cioè il sindaco nel caso di acquedotto locale, oppure l’Autorità Territoriale Ottimale (ATO). La “autorità d’ambito” è il soggetto che interviene in caso di difformità dai parametri qualitativi dell’acqua potabile e che, d’intesa con l’Azienda U.s.l. e con il gestore del servizio idrico, indica i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell’acqua stessa.

 

Sanzioni.

Quali sanzioni scattano in caso di superamento dei parametri di qualità dell’acqua potabile? Con la nuova normativa le sanzioni sono soltanto di natura amministrativa pecuniaria (però di entità maggiore rispetto alle sanzioni pecuniarie precedenti) e si riferiscono al superamento dei parametri batteriologici e chimici; l’entità della sanzione pecuniaria varia da venti a centoventi milioni di vecchie lire.

Con la precedente normativa, invece, costituiva motivo di difformità il superamento di uno qualsiasi dei 62 parametri e, a seconda dei casi, la sanzione poteva consistere o in un’ammenda da duecentocinquantamila a due milioni di lire o nell’arresto fino a tre anni.

 

Un’interessante indicazione.

Tra le molte considerazioni che si sono avvicendate e continuano ad avvicendarsi sulla nuova normativa dell’acqua potabile, una particolarmente degna di nota è quella che auspica la possibilità di richiedere, come cittadini, «la visione delle analisi delle acque pubbliche, comprese le acque prodotte dai laboratori del gestore dell’impianto», in considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo n.39/97 sulle informazioni ambientali (2). L’indicazione, che è al centro dell’attenzione degli esperti e dei maggiori osservatori di diritto ambientale, si inserisce quindi in un quadro di allargamento del campo d’applicazione dei diritti del cittadino e delle misure a tutela dei consumatori, ma è altresì interessante notare che, proprio in tempi nei quali la rispondenza alle aspettative del consumatore finale è sempre più per le stesse aziende una risorsa preziosa di marketing, la suddetta indicazione si propone anche come incentivazione e motivazione al raggiungimento di alti standard di qualità delle attività di produzione delle acque potabili, anche di quelle destinate al commercio. Si tratta pertanto di un’indicazione che rientra nell’attualissimo tema del “controllo della qualità totale” (tanto vitale nella conquista e nel mantenimento delle quote di mercato), pur avendo come riferimento privilegiato la tutela della salute del cittadino-consumatore.

La domanda che sorge spontanea, che già venne formulata su queste pagine della rivista e che ancora una volta ci poniamo come cittadini e come consumatori è: quale acqua potabile può veramente dirsi priva di sostanze tossiche e quindi veramente esente da inquinamento? E perché non bere la comune "acqua di rubinetto", dal momento che nel nostro Paese tutti gli acquedotti sono rigorosamente controllati ed eseguono, a monte, puntuali operazioni di filtraggio e disinfezione dell’acqua, cui si aggiungono gli oltre sessanta test svolti sul territorio locale? A tutti gli effetti e proprio come stabilisce la legge, l’acqua che arriva nelle nostre case è “acqua destinata al consumo umano”.

 

 

 

Nuove e vecchie polemiche sull'acqua potabile.

 

Com'è noto soprattutto tra i più appassionati di questioni di diritto ambientale, all'indomani della sua entrata in vigore il nuovo decreto sull'acqua potabile è stato al centro di una proposta di revoca, avanzata all'interno della Commissione Agricoltura ed Alimentazione, in relazione alla soglia di tolleranza di alcune sostanze prevista per le acque minerali imbottigliate. Le sostanze in questione includono: tensioattivi, oli minerali, antiparassitari, policlorobifenili, idrocarburi.

§§§

"Acque destinate al consumo umano": quale ulteriore definizione ne dà la legge? La definizione, anche nella nuova normativa, è quella di "acque, trattate o non trattate, destinate ad uso potabile o utilizzate in un'impresa alimentare".

E finalità della normativa è, ricordiamo, letteralmente quella di "assicurare la qualità delle acque destinate al consumo umano per proteggere la salute dell'uomo, garantendone la salubrità e la pulizia".

 

 

 

Normativa di riferimento:

 

D. P. R. n. 236 del 24.5.88 (vecchia normativa sulle acque potabili).

D. L.vo n. 31 del 2.2.2001 (nuova norma sulle acque potabili).

D. L.vo n.27 del 2.2.2002 (modifiche al D. L.vo n.31/2001)

D.L.vo n. 105 del 25.1.1992 (acque minerali)

D. M. Sanità n.542 del 12.12.1992 (caratteristiche delle acque minerali)

D. L.vo n.339 del 4.8.1999 (acque di sorgente e minerali)

D. M. Sanità del 31.5.2001 (modifiche al D.M. n. 542/92)

D. M. Sanità n.443 del 21.12.1990 (apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili).

 

 

Note:

(1)     Vd. servizio “Acque minerali: perché è essenziale scegliere quella giusta? L’importanza della lettura dell’etichetta”, di Marina Palmieri, in Bollettino Cardiologico n°96, Maggio 2001, pp. 5-11.

(2)     Cfr. Giuseppe Dini, “La nuova normativa sulle acque potabili”, in www.dirittoambiente.com/.

 

 

Marina Palmieri

 

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Info Pubblicazioni:

- Bollettino Cardiologico N. 126, Settembre 2004

 

 

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