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2013 |
CARTA di MILANO Del carcere e della pena Protocollo
etico/deontologico per giornalisti e operatori dell’informazione che trattano
notizie concernenti cittadini privati della libertà o ex-detenuti tornati in
libertà. |
Del carcere e della pena
Protocollo etico/deontologico per
giornalisti e operatori dell’informazione che trattano notizie concernenti
cittadini privati della libertà o ex-detenuti tornati in libertà.
Premessa
Con le
presenti norme di autoregolamentazione i Consigli
regionali dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, dell’Emilia Romagna e
del Veneto fanno propria la necessità di sostenere, anche con
l’informazione, la lotta ai pregiudizi e all’esclusione sociale delle persone
condannate a pene intra o extra murarie.
Ricordano
il criterio deontologico fondamentale del «rispetto della verità sostanziale
dei fatti osservati» contenuto nell’articolo 2 della Legge istitutiva
dell’Ordine e sollecitano il costante riferimento alle leggi che disciplinano
il procedimento penale e l’esecuzione della pena e ai principi fissati dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dalla Costituzione Italiana e
dalla legge sull’Ordinamento Penitenziario (n. 354 del 1975) con le relative
modifiche apportate dalla cosiddetta legge Gozzini (n. 663 del 1986).
A TAL PROPOSITO INVITANO I GIORNALISTI A:
a)
Osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti
i cittadini privati della libertà in
quella fase estremamente difficile e problematica di reinserimento nella
società.
b)
Tenere presente che il reinserimento sociale è un passaggio complesso che può
avvenire a fine pena oppure gradualmente, come previsto dalle leggi che
consentono l’accesso al lavoro esterno, i permessi ordinari, i permessi -
premio, la semi-libertà, la liberazione anticipata e l’affidamento in prova ai
servizi sociali.
c)
Usare termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di
misure alternative al carcere o di benefici penitenziari evitando di sollevare
un ingiustificato allarme sociale e di rendere più difficile un percorso di
reinserimento sociale che avviene sotto stretta sorveglianza. Le misure
alternative non sono equivalenti alla libertà, ma sono una modalità di
esecuzione della pena.
d)
Tenere conto dell’interesse collettivo, ricordando, quando è possibile, dati
statistici che confermano la validità delle misure alternative e il loro basso
margine di rischio
e)
Fornire, laddove è possibile, dati attendibili e aggiornati che permettano una
corretta lettura del contesto carcerario.
f)
Considerare sempre che il cittadino privato della libertà è un interlocutore in
grado di esprimersi e raccontarsi, ma può non conoscere le dinamiche mediatiche
e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze e gli eventuali
rischi dell’esposizione attraverso i media.
g)
Tutelare il condannato che sceglie di parlare con i giornalisti, adoperandosi
perché non sia identificato con il reato commesso, ma con il percorso che sta
facendo.
h)
Usare termini appropriati quando si parla del personale in divisa delle carceri
italiane: poliziotti, agenti di polizia penitenziaria o personale in divisa.
i)
Riconoscere il diritto dell’individuo privato della libertà o ex-detenuto
tornato in libertà a non restare indeterminatamente esposto ai danni ulteriori
che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla
reputazione: il diritto all’oblio rientra tra i diritti inviolabili di cui parla l’art. 2 della
Costituzione e può essere ricondotto anche all’art. 27, comma 3°, Cost.,
secondo cui “Le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato”.
l) sono
ammesse ovvie eccezioni per quei fatti talmente gravi per i quali l’interesse pubblico alla loro
riproposizione non viene mai meno. Si pensi ai crimini contro l’umanità, per i
quali riconoscere ai loro responsabili un diritto all’oblio sarebbe addirittura
diseducativo. O ad altri gravi fatti che si può dire abbiano modificato il
corso degli eventi diventando Storia, come lo stragismo, l’attentato al Papa,
il “caso Moro”, i fatti più eclatanti di “Tangentopoli”.
m) E’
evidente che nessun problema di riservatezza si pone quando i soggetti
potenzialmente tutelati dal diritto all’oblio forniscono il proprio consenso
alla rievocazione del fatto.
n) Garantire al cittadino privato della libertà, di cui si
sono occupate le cronache, la stessa completezza di informazione, qualora sia prosciolto.
DIRETTIVE
1. Tutte le norme elencate riguardano
anche il giornalismo on-line, multimediale e altre forme di comunicazione
giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà
essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo.
2.
Tutti
i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle
sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.
3.
I
Consigli regionali dell’Ordine della Lombardia, dell’Emilia-Romagna e del
Veneto raccomandano ai direttori e a
tutti i redattori di aprire con i
lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione per
far maturare una nuova cultura del carcere che coinvolga la società
civile. Sottolineano l'opportunità che
l'informazione sia il più possibile approfondita e corredata da dati, in modo
da assicurare un approccio alla “questione criminale” che non si limiti
all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con
inchieste, speciali, dibattiti - la condizione del detenuto e le sue
possibilità di reinserimento sociale.
4.
Raccomandano
inoltre di promuovere la diffusione di racconti di esperienze positive di
reinserimento sociale, che diano il senso
della possibilità, per un ex detenuto, di riprogettare la propria vita,
nella legalità.
I CONSIGLIO REGIONALI DELLA LOMBARDIA,
DELL’EMILIA-ROMAGNA E DEL VENETO SI IMPEGNANO A:
1.
Individuare
strumenti e occasioni formative che promuovano una migliore cultura
professionale;
2.
Proporre negli argomenti dell’esame di Stato per l’iscrizione
all’Albo professionale un capitolo relativo al carcere e all’esecuzione penale;
3.
Promuovere
seminari di studio sulla rappresentazione mediatica del carcere;
4.
Richiamare
i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni
forma di multimedialità a una particolare attenzione ai temi della carcerazione
anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei
siti Internet;
5.
Promuovere
l’istituzione di un osservatorio sull’informazione relativa al carcere;
6.
Istituire
un premio annuale per i giornalisti che si sono distinti nel trattare notizie
relative a persone detenute o al carcere in generale.
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CARTA di MILANO - Del carcere e
della pena // Protocollo etico/deontologico per giornalisti e operatori
dell’informazione che trattano notizie concernenti cittadini privati della
libertà o ex-detenuti tornati in libertà.
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