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« PROTEZIONE CIVILE ANCHE PER GLI
ANIMALI: PUBBLICATO
IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO, SUCCESSO DELLE ASSOCIAZIONI
ANIMALISTE » |
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Comunicato 23 Gennaio 2018 – OIPA «PROTEZIONE CIVILE ANCHE PER
GLI ANIMALI: PUBBLICATO IN GAZZETTA
UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO, SUCCESSO DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE» «IN
CASO DI CALAMITÀ NATURALE LfATTIVITÀ DELLA
PROTEZIONE CIVILE SI DOVRÀ ESTENDERE AL SOCCORSO E ALLfASSISTENZA DEGLI
ANIMALI. ORA
CI DOVRANNO ESSERE PROCEDURE CONDIVISE ED EFFICACI.
» «La protezione civile ha da oggi per
Legge tra le sue finalità e tra le attività da svolgere lfazione di soccorso
e lfassistenza degli animali colpiti da calamità naturali, come le
popolazioni umane. Il risultato, con il Decreto
Legislativo n. 224 pubblicato in Gazzetta Ufficiale gCodice della protezione
civileh ( http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-22&atto.codiceRedazionale=18G00011&elenco30giorni=false )
è stato ottenuto grazie alla mobilitazione nellfultimo anno delle
associazioni Animalisti Italiani,
Enpa, Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa. gIl
riferimento legislativo agli animali è necessario per riconoscere, rafforzare
e qualificare quanto già avviene negli interventi in caso di terremoti,
alluvioni, nevicate eccezionali – dichiarano le associazioni animaliste –
così potremo superare lo spontaneismo, rendendo sistematico il contributo del
volontariato specializzato allfattività di salvataggio, di recupero, messa in
sicurezza e gestione degli animali familiari che sempre più le stesse
popolazioni richiedonoh. Le associazioni di volontariato
animalista sono già le prime a farsi carico spontaneamente delle
numerosissime segnalazioni e richieste di aiuto per le vittime animali
isolate, affamate, seppellite, smarrite, dalle quali sono spesso costrette a
separarsi le stesse popolazioni, vuoi per lfinospitalità di alcune strutture
dfemergenza, vuoi per lfimpossibilità di nuovi ricoveri. E nei momenti nei
quali si perde tutto, il valore affettivo e sociale degli animali della
propria famiglia, come riconosciuto da tutti, è incalcolabile. La loro
perdita smarrisce e annienta quel poco che resta. Anche per questo gli
animali familiari sono insostituibili per la ricostruzione morale e materiale
della comunità. Ora la prospettiva è finalmente
diversa e le associazioni Animalisti
Italiani, Enpa, Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa
avvertono: "Con questo Decreto
Legislativo abbiamo messo un primo importante tassello, ma si tratta solo del
primo passo. Da oggi dovremo lavorare a stretto contatto con gli Uffici della
protezione Civile e con le Regioni per far si che questa Legge diventi realtà
e non rimanga solo sulla carta. Vanno previste delle procedure operative
specifiche, condivise coi vari soggetti, per far si che gli interventi siano
codificati. Poi dovranno essere formati i vari operatori siano essi volontari
o funzionari. Dovremo individuare, tutti assieme, strumenti efficaci che
tengano conto delle competenze e per arrivare a questo risultato le nostre
associazioni giocano un ruolo fondamentale, potendo portare un elevato know
how e mettendo a disposizione la collaudata esperienza maturata sul campo.
Ogni calamità, dai terremoti alle alluvioni, dalle nevicate agli incendi che
isolano intere comunità, ci ha insegnato in questi anni che le azioni devono
essere diversificate in base al tipo di territorio e dello scenario atteso e
quindi siamo consapevoli che da oggi ci attende una importante mission:
quella di dare forma e sostanza ai contenuti della nuova Legge.h LE INTEGRAZIONI NORMATIVE Articolo 1 (Definizione e finalità del
Servizio nazionale della protezione civile) 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale,
definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze
e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o
dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o
derivanti dall'attività dell'uomo. Articolo 2 (Attività di protezione
civile) 6. La gestione dell'emergenza consiste
nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti
ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi
calamitosi e agli animali e la
riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi
indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa
attività di informazione alla popolazione.» 23 gennaio 2018 Animalisti Italiani
– www.animalisti.it Enpa – www.enpa.it LAV – www.lav.it Leidaa – www.leidaa.info LNDC Animal Protection – www.legadelcane.org OIPA – www.oipa.org
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¡ Rif.: «PROTEZIONE
CIVILE ANCHE PER GLI ANIMALI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO
LEGISLATIVO, SUCCESSO DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE» £ // OIPA Italia Onlus, Organizzazione
Internazionale Protezione Animali - info@oipa.org – www.oipa.org |
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